Se vuole puo' pure mandare la nota a me
webmaster@sicurezzaonline.it
che poi metto online.
Cordiali saluti e grazi eper la collaborazione
Mod

Gli può essere imputato non il fatto di non aver provveduto a far effettuare sorveglianza sanitaria, non prevista e vietata in questi casi, ma quegli accertamenti sanitari che avrebbero potuto far emergere precocemente i segni e/o i sintomi di una malattia in modo da impedirne la evoluzione e favorirne la guarigione.alessandra ha scritto: La mia domanda è tesa a prevedere degli scenari di sviluppo di un caso concreto, e nello specifico se in presenza di una azione legale per un danno già avvenuto, con malattia professionale riconosciuta dall’INAIL qualche mese fa, prima del D.Lgs. 81/08, può essere imputata al datore di lavoro (insieme ad altre cose) la mancata attivazione della sorveglianza sanitaria.
L'art. 34 dava la possibilità di far diventare obbligatoria la sorveglianza sanitaria con disposizione dell'ASL per mansioni per le quali l'art. 33 non la prevedeva.alessandra ha scritto:Ciao mattioli, e grazie delle dritte. Scusa la puntigliosità (tipica dei nati in vergine), io però la capisco così: il vecchio art. 34 si riferiva alle visite di SS, quindi finchè il DPR era in vita la SS ci voleva.
Ora che è stato abrogato mi rimane solo l'art. 5 della Legge 300/70 che dice che il ddl " HA FACOLTA' di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico".
La ASL triestina quando parla dell'argomento, parla di opportunità, e non di obbligo: "In questi casi il medico competente dovrà suggerire al datore di lavoro l’OPPORTUNITA'di ricorrere alla visita medica presso le apposite commissioni istituite presso le aziende per i servizi sanitari".
Insomma ho l'impressione che l'abrogazione frettolosa del 303 abbia lasciato qualche buco in giro, e che STANDO ALLA LETTERA delle norme sopravvissute si sia passati dall'obbligatorietà alla facoltatività.
Dopodichè, è vero che a fronte di un danno, il giudice può anche contestare al ddl il fatto "di non aver agito come un buon padre di famiglia" , disponendo misure di prevenzione facoltative.
Dimmi una cosa: ma la Commissione dell'ASL dispone l'eventuale idoneità e poi che face? Prevede un monitoraggio sanitario continuativo, con una periodicità?
spero di aver dato un contributo alla discussione interessante :)La sorveglianza sanitaria dei rischio non normati, in particolare quelli ergonomici, risulta
necessaria in caso di rischio presente.
Per i carichi da definizione (vedi art 168) quando l'Indice di sollevamento
(niosh) è superiore a 1.
Per OCRA quando il valore Check supera il valore lieve (11,1) o OCRA sopra
3,5.
Secondo le indicazioni di autorevoli enti italiani in materia le analisi devon essere fatte su due livelli:
1) uno screening a domande, se sussistono sintomi segnalatori, fatto a tutti
i lavoratori anche non esposti ad un valore di rischio presente. Questo per
confermare con la retta di regressione se la valutazione è stata fatta
correttamente.
2) approfondita, ed eventualmente con ACCERTAMENTI (ecografie ed
elettromiografie) se il lavoratore è a rischio presente e accusa sintomi
eclatanti.
Non dobbiamo dimenticarci le visite a richiesta dei lavoratori che accusano
sintomi premonitori, e neanche del fatto che possono esistere nella nostra
popolazione lavorativa anche degli iperscuscetibili (che si ammalano anche
in fascia gialla).
Annoso è il problema dell'art. 5, ma cosa scelgo: denuncia penale per
lesioni colpose per invalidità permanente da Malattia Professionale o
Tribunale civile per licenziamento del lavoratore?
Il concetto dovrebbe essere "il benessere del lavoratore ad ogni costo".
SEMBRA FACILE ..............