Aggiungo che il ministero del Lavoro ha emanato la circolare n.13 in data 5 giugno 2012, che parla della rappresentatività degli OOPP nel settore edile.
Adesso sicuramente affronterà anche tutti gli altri settori, no? :smt040
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Riporto di seguito, per comodita' di lettura di tutti, la circolare citata da Geppus (che saluto cordialmente e ringrazio molto per i suoi interventi nella community)
Mod
MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Circolare 05 giugno 2012, n. 13
Nozione organismi paritetici nel settore edile - Soggetti legittimati all'attività formativa.
Continuano a pervenire a questa Direzione generale numerose richieste di chiarimento, in particolare da parte del personale ispettivo, in ordine alle problematiche della formazione dei lavoratoti nel settore edile e specificatamente in relazione al coinvolgimento nell'attività formativa degli "•organismi paritetici" di cui all'art. 2. lett. ce) del D.Lgs, n. 81/2008.
Si chiede in particolare di conoscere quali organismi paritetici del settore siano da ritenersi costituiti da "tata 0 pili associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentai ivi sul piano nazionale".
tale circostanza è essenziale in quanto possono definirsi tali solo gli enti bilaterali emanazione delle parli sociali dotate del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi e non tutti gli organismi genericamente frutto di qualsivoglia contrattazione collettiva in ambito edile.
In proposito, si ritiene opportuno ricordare che, al momento, nel settore dell'edilizia i contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sempre a livello nazionale sono i seguenti:
INDUSTRIA
contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini parti sottoscriventi
ance - associazione nazionale costruttori edili
feneal - uil federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno
filca - cisl federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini
fillea - cgil federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive
ARTIGIANATO
contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane e p.L parti sottoscriventi anaepa - confartigianato associazione nazionale artigiani dell'edilizia dei decoratori e pittori ed attività affini
cna - costruzioni confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa
fiae - casartigiani federazione italiana artigiani edili claai confederazione delle libere associazioni artigiane italiane feneal - uil federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno
filca - cisl federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini
fillea - cgil federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive
COOPER AZIONE
contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini parti sottoscriventi
ancpl - legacoop associazione nazionale cooperative produzione e lavoro federlavoro e servizi - confeooperative federazione di rappresentanza delle cooperative di produzione e lavoro
pls agei - associazione generale cooperative italiane
feneal - uil federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno
filca - tisi federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini
fillea - cgil federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive
PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA
contratto collettivo nazionale e di lavoro per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini parti sottoscriventi
aniem - associazione nazionale delle piccole e medie imprese edili
feneal - uil federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno
filca cisl federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini
fillea - cgil costruzioni e legno federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive
Ne deriva che solo gli organismi bilaterali costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro o dei prestatori di lavoro firmatarie di tali contratti possano definirsi "organismi paritetici" ai sensi del citato art. 2 e quindi legittimali a svolgere l'attività di formazione, in collaborazione con i datori di lavoro, così come previsto dall'art. 37 del l .U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Pertanto, eventuali altri enti bilaterali costituiti da organizzazioni sindacali e datoriali non in possesso degli indicati requisiti normativi non possono definirsi organismi paritetici ai sensi della previsione normativa del T.U. e, conseguentemente, non possono svolgere l'attività di formazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze ai sensi della disposizione di eui al citalo art. 37 del Testo Unico.